
Article réservé aux abonnés


Il 4 ottobre si è tenuta una riunione sugli aspetti tecnici e normativi riguardo l’ossido di etilene.
Hanno partecipato esperti degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, della Norvegia, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), della Commissione europea (DG Salute e sicurezza alimentare) e dei laboratori di riferimento dell'UE (EURL).
LMR per gli additivi alimentari
Il regolamento 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari fissa limiti per l'ossido di etilene (e non sulla somma di ossido di etilene e di 2-cloro-etanolo) in alcuni additivi e vieta l'uso di ossido di etilene per la sterilizzazione.
È previsto un aggiornamento di questo regolamento, introducendo un limite specifico per l'EtO applicabile per la valutazione di conformità del non utilizzo dell'EtO a fini di sterilizzazione. I criteri specifici stabiliti per certi additivi sovrascriveranno questo limite.
La commissione europea ha chiarito che il livello di 0,1 mg/kg dovrebbe essere mantenuto come LMR per l'ETO negli additivi alimentari e nei mangimi.
Dove ci sono livelli confliggenti (es. gomma di guar), per la gestione di questo incidente, il livello di 0,1 mg/kg deve prevalere. La materia prima utilizzata per la fabbricazione di questo additivo dovrà essere conforme agli LMR stabiliti nel regolamento 396/2005.
LMR per i mangimi
L'uso di additivi contaminati con EtO in eccesso rispetto al LOQ di 0,1 mg/kg e materie prime con LMR non conformi al regolamento 396/2005 è vietato.
I mangimi composti per i quali è dimostrato che sono stati prodotti con un additivo o una materia prima per mangimi contaminati devono essere ritirati dal mercato se l'EtO è superiore a 0,02 mg/kg.
LMR per prodotti composti e integratori alimentari
Per i prodotti trasformati e/o compositi come la pasta, in assenza di informazioni sull'uso di un ingrediente non conforme, il