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A seguito delle numerose allerte riguardanti il rilevamento dell’ossido di etilene in prodotti alimentari negli ultimi due anni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 2022/1396.
Modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche per gli additivi alimentari elencati nel regolamento (CE) n. 1333/2008, per quanto riguarda la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari.
Si ricorda che l'ossido di etilene è una sostanza a rischio classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Non è approvato né come biocida né come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari
Per garantire la sicurezza dei consumatori, è opportuno stabilire che non è autorizzata la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari, indipendentemente dalla sua origine.
Il limite massimo applicabile è stato fissato al limite di quantificazione in questi prodotti.
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato come segue:
"Non è consentito l’uso dell’ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione.
Non è ammessa la presenza di residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene (*) superiori a 0,1 mg/kg, indipendentemente dalla loro origine, negli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, comprese le miscele di additivi alimentari.
(*) Ossido di etilene + 0,55* 2-cloro-etanolo.
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