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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1453 abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali all’importazione di alimenti e mangimi originari o provenienti dal Giappone a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Il Regolamento UE 2021/1533 ha fissato i limiti massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 negli alimenti destinati al consumo umano e nei mangimi.
Da giugno 2011, nessuna importazione non ha rispettato i livelli massimi di radionuclidi all’ingresso nell’UE e la Commissione europea ha quindi deciso che non è più necessario mantenere le misure previste da questo regolamento di attuazione per garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica e animale.
Il regolamento entra in vigore il 3 agosto 2023.
Altre normative stabiliscono limiti massimi per alcuni radionuclidi nei prodotti alimentari:
- Regolamento UE 2020/1158 sulle condizioni di importazione di alimenti e mangimi originari di Paesi terzi a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl.
Le tolleranze cumulative massime per la contaminazione radioattiva da Cesio-137 non devono superare:
- 370 Bq/kg per latte, prodotti lattiero-caseari e alimenti per neonati e bambini piccoli
- 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti
- Il Regolamento 2016/52 stabilisce anche i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da Iodio 131 per alimenti e mangimi in seguito a un incidente nucleare o a qualsiasi altra emergenza radiologica.
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