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Il decreto n. 2018-675 del 30 luglio 2018 relativo alla definizione delle sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi presenti nei prodotti fitosanitari è stato pubblicato.Il presente testo si rivolge ai produttori di sostanze attive per la protezione delle piante, ai produttori e agli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con tali prodotti.
Cinque sostanze neonicotinoidi sono vietate:
- Acetamiprid
- Clothianidin
- Imidachloprid
- Thiacloprid
- Thiamethoxam
Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato il nuovo decreto n. 2019-1519.
Essa individua 2 sostanze con modalità d'azione identiche a quelle della famiglia dei neonicotinoidi e coperte dal divieto di utilizzare prodotti fitosanitari che le contengono e semi trattati con tali prodotti previsto dall'articolo L. 253-8, II. del Codice rurale e della pesca marittima :
- Flupyradifurone
- Sulfoxaflor
Secondo la legge sulla biodiversità del 2016: "L'uso di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi e di semi trattati con questi prodotti è vietato a partire dal 1° settembre 2018. »
Dal 01/09/2018 è vietato l'uso di prodotti fitosanitari contenenti una di queste sostanze per usi non soggetti a deroga per decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo L. 253-8 del Codice della pesca rurale e marittima.
Possono essere concesse deroghe al divieto fino al 1° luglio 2020.
Il decreto del 7 maggio 2019 che deroga al divieto di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti acetamipride è stato pubblicato il 15 maggio nella GU.
L'uso di prodotti fitosanitari contenenti acetamipride con un'autorizzazione all'immissione in commercio in vigore per tale uso è consentito fino al 1o luglio 2020 per i seguenti usi
- il controllo della balanina di nocciole (curculio nucum), corrispondente all'uso n. 12253101 "Fruits à coque*Trt Part.Aer.*balanin " ;
- controllo delle mosche dei