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Il 4 ottobre si è tenuta una riunione sugli aspetti tecnici e normativi riguardo l’ossido di etilene.
Hanno partecipato esperti degli Stati membri dell'UE, della Svizzera, della Norvegia, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), della Commissione europea (DG Salute e sicurezza alimentare) e dei laboratori di riferimento dell'UE (EURL).
LMR per gli additivi alimentari
Il regolamento 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari fissa limiti per l'ossido di etilene (e non sulla somma di ossido di etilene e di 2-cloro-etanolo) in alcuni additivi e vieta l'uso di ossido di etilene per la sterilizzazione.
È previsto un aggiornamento di questo regolamento, introducendo un limite specifico per l'EtO applicabile per la valutazione di conformità del non utilizzo dell'EtO a fini di sterilizzazione. I criteri specifici stabiliti per certi additivi sovrascriveranno questo limite.
La commissione europea ha chiarito che il livello di 0,1 mg/kg dovrebbe essere mantenuto come LMR per l'ETO negli additivi alimentari e nei mangimi.
Dove ci sono livelli confliggenti (es. gomma di guar), per la gestione di questo incidente, il livello di 0,1 mg/kg deve prevalere. La materia prima utilizzata per la fabbricazione di questo additivo dovrà essere conforme agli LMR stabiliti nel regolamento 396/2005.
LMR per i mangimi
L'uso di additivi contaminati con EtO in eccesso rispetto al LOQ di 0,1 mg/kg e materie prime con LMR non conformi al regolamento 396/2005 è vietato.
I mangimi composti per i quali è dimostrato che sono stati prodotti con un additivo o una materia prima per mangimi contaminati devono essere ritirati dal mercato se l'EtO è superiore a 0,02 mg/kg.
LMR per prodotti composti e integratori alimentari
Per i prodotti trasformati e/o compositi come la pasta, in assenza di informazioni sull'uso di un ingrediente non conforme, il LMR per difetto è di 0,02 mg/kg.
Per gli integratori alimentari, comprese le capsule usate per la produzione di integratori alimentari, il LOQ applicabile è di 0,1 mg/kg.
LMR per gli alimenti per l’infanzia
La direttiva 2006/125/CE stabilisce che i livelli di pesticidi nel prodotto finale non devono superare 0,01 mg/kg (ad eccezione di alcuni pesticidi specifici per i quali gli LMR sono stati fissati sotto questa soglia).
Quando un additivo viene utilizzato nella fabbricazione di un alimento per l’infanzia:
Se il livello di EtO è superiore a 0,1 mg/kg nell’additivo: il prodotto finale deve essere ritirato dal mercato indipendentemente dal livello di EtO presente.
Se il livello di EtO è inferiore o uguale a 0,1 mg/kg ma lascia residui misurabili nel prodotto finale, superiori a 0,01 mg/kg: il prodotto finale deve essere ritirato dal mercato/richiamato ai consumatori.
Controlli di importazione
È previsto un aggiornamento del regolamento 1793/2019 per includere controlli del’EtO sugli alimenti e mangimi all'importazione. I controlli saranno relativi solo all'EtO (somma di ossido di etilene e di 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene) e non includeranno analisi per altri pesticidi adatti ai metodi multiresiduo. Questo aggiornamento dovrebbe essere applicabile da gennaio 2022.
Il laboratorio Phytocontrol offre l'analisi dell'ossido di etilene e del suo metabolita 2-cloro-etanolo, tramite GC-MS/MS, con metodo accreditato.
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